Scheda
Secondo l’art. 15, c.3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco è autorità comunale di protezione civile: al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto.
Al verificarsi dell’emergenza, il Sindaco o, in sua vece, l’Assessore delegato assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la propria Struttura di coordinamento comunale (ossia la Direzione Protezione Civile e Trasmissioni).
Quando la calamità naturale, la catastrofe o l’evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco o l’Assessore delegato chiede l’intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
Referente: Blanc Gino – 3313144484
Coordinatore: Martina Bruno