A chi è rivolto
A tutti i Cittadini che necessitano di occupare temporaneamente il suolo pubblico per i piu' svariati motivi.
Descrizione
Servizio per la richiesta di concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico.
Come fare
...
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, sia che le stesse si protraggano o meno per l’intero anno solare, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
Cosa serve
La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull’apposito modello predisposto dall’Ente e deve contenere:
- nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall’amministratore con l’indicazione del numero di codice fiscale;
- l’ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- la superficie o l’estensione lineare che si intende occupare;
- la durata e la frequenza per le quali si richiede l’occupazione;
- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire;
- l’impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ovvero nell’atto di concessione;
- l’impegno del richiedente a corrispondere l’eventuale cauzione
- La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
- per le occupazioni a carattere annuale:
- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione stessa;
- per le occupazioni a carattere temporaneo:
- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l’occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l’emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
- almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l’emanazione di ordinanze di limitazione del transito
- Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione, anche verbale, del comune, l’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione;
- Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori non dilazionabili, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria;
- In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare comunicazione dell’occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica o con telegramma, entro le ore 00 del primo giorno lavorativo successivo.
- L’Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.
- In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal Regolamento.
Cosa si ottiene
Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell’occupazione, come accordata dal Comune, che costituisce l’unico parametro per la determinazione del canone dovuto, a prescindere dalla superficie effettivamente utilizzata dal concessionario;
- la durata dell’occupazione e l’uso specifico a cui la stessa è destinata;
- gli obblighi del concessionario;
- l’importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui al presente.
- La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
Quanto costa
Tariffa standard annua
- Ai fini della classificazione stabilita dall’art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Lusernetta applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.
- La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell’organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall’art. 1, comma 817 L. 160/2019.
- Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.
- Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila
- Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille
- È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Tariffa standard giornaliera
- Ai fini della classificazione stabilita dall’art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Lusernetta applica la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.
- La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall’art. 1, comma 817 L. 160/2019.
Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità
- Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
- In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.
- Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a
- Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative
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Ultima modifica il 23/01/2024 15:34
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Pagina aggiornata il 25/10/2024