Ordinanza Sindacale n° 11 del 25.08.2026.

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Rrevoca dell'ordinanza n° 10 del 13.08.2026.

Data:

martedì, 25 agosto 2026

IMMAGINE

Descrizione

IL SINDACO

  1. RICHIAMATA l’Ordinanza n° 10 del 13.08.2026, Prot. n° 2328, ad oggetto “Divieto di utilizzo dell’acqua in esame per scopi potabili se non previa bollitura relativa all’acqua del Consorzio Rurale Alta Val Possetti”.
  2.  VISTA la comunicazione pervenuta dall’ASL TO3 in data 24.08.2026 e protocollata al n° 2377 del 25.08.2026, ad oggetto “Acque destinate al consumo umano. Acquedotto Consorzio Rurale Alta Val Possetti del Comune di Lusernetta (TO). Comunicazione e richiesta revoca Ordimnanza Sindacale n° 10 del 13.08.2026”
  3. RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
  4. VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze contingibili ed urgenti;
  5. CONSIDERATA la necessità di procedere con atto di REVOCA dell’Ordinanza n° 10 del 13.08.2026, visto il ripristino delle condizioni di conformità;
  6. ORDINA
  7.  
  8. LA REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N° 10 DEL 13.08.2026 AD OGGETTO “DIVIETO DI UTLIZZO DELL’ACQUA IN ESAME PER SCOPI POTABILI SE NON PREVIA BOLLITURA RELATIVA ALL’ACQUA DEL CONSORZIO RURALE ALTA VAL POSSETTI”
  9. DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSORZIO ALTA VALLE POSSETTI

 DISPONE

che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune di Lusernetta, all’albo pretorio dello stesso e sui luoghi mediante esposizione, nonché notificata all’Ente gestore.

DEMANDA

agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell’abitato, in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

 

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il martedì 25 agosto 2026, 12:59

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