IL SINDACO
- RICHIAMATA l’Ordinanza n° 10 del 13.08.2026, Prot. n° 2328, ad oggetto “Divieto di utilizzo dell’acqua in esame per scopi potabili se non previa bollitura relativa all’acqua del Consorzio Rurale Alta Val Possetti”.
- VISTA la comunicazione pervenuta dall’ASL TO3 in data 24.08.2026 e protocollata al n° 2377 del 25.08.2026, ad oggetto “Acque destinate al consumo umano. Acquedotto Consorzio Rurale Alta Val Possetti del Comune di Lusernetta (TO). Comunicazione e richiesta revoca Ordimnanza Sindacale n° 10 del 13.08.2026”
- RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
- VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze contingibili ed urgenti;
- CONSIDERATA la necessità di procedere con atto di REVOCA dell’Ordinanza n° 10 del 13.08.2026, visto il ripristino delle condizioni di conformità;
- ORDINA
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- LA REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N° 10 DEL 13.08.2026 AD OGGETTO “DIVIETO DI UTLIZZO DELL’ACQUA IN ESAME PER SCOPI POTABILI SE NON PREVIA BOLLITURA RELATIVA ALL’ACQUA DEL CONSORZIO RURALE ALTA VAL POSSETTI”
- DI DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSORZIO ALTA VALLE POSSETTI
DISPONE
che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune di Lusernetta, all’albo pretorio dello stesso e sui luoghi mediante esposizione, nonché notificata all’Ente gestore.
DEMANDA
agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell’abitato, in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.
COMUNICA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.